Art. 2.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, dopo le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono inserite le seguenti: «e alternati per genere, in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».
      2. La disposizione introdotta dal comma 1 perde efficacia a decorrere dalle prime elezioni per il Senato della Repubblica

 

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successive alla prima legislatura in cui, alla data dello scioglimento dello stesso Senato della Repubblica, si verifichi che i senatori uscenti sono ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulta rappresentato in misura inferiore a un terzo del totale.