1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, dopo le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono inserite le seguenti: «e alternati per genere, in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 perde efficacia a decorrere dalle prime elezioni per il Senato della Repubblica